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I Gestori della Crisi

L’art. 2 del decreto 202/14 definisce il gestore della crisi come la persona che individualmente o collegialmente svolge la prestazione inerente alla gestione di procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e del patrimonio del debitore. 

 

Dichiarazione di imparzialità

•Il gestore non deve essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione della crisi o di liquidazione

•Non deve rientrare in una delle situazioni previste dall’art.2399 c.c. (interdetti, inabilitato, fallito dai pubblici uffici)

•Non ha parenti entro il quarto grado che interessano la procedura ne tantomeno lavorativi

•Non ha prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore

 

Il gestore della crisi ha la funzione di aiutare il debitore nell’elaborazione del piano sottostante alla proposta e di coadiuvarlo nell’esecuzione della stessa

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