CHI
PUO' ACCEDERE
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consumatore
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imprenditore agricolo;
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c.d. start up innovativa.
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imprenditore sotto soglia art 1 LF (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila);
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imprenditore sopra soglia art 1 LF ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila);
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imprenditore cessato;
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socio illimitatamente responsabile;
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professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
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società professionali ex L. 183/2011;
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associazioni professionali o studi professionali associati;
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società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
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enti privati non commerciali.
CHI NON PUO' ACCEDERE
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Chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;
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Chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
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Chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.